SINTESI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI DEI PASSEGGERI
CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE1
Il regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne si applica a decorrere dal 18 dicembre 2012 e prevede una serie minima di diritti per i passeggeri che viaggiano
- con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
- con servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato membro e
- con crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro2
Il regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di
navigazione.3
Il regolamento (UE) n. 1177/2010 lascia impregiudicato il diritto dei
passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione
nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a danni dovuti a cancellazione
o ritardo dei servizi di trasporto.
Diritto di informazione
Tutti i passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili interne hanno
diritto a ricevere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio,
compreso il diritto di essere informati in merito ai diritti dei passeggeri,
agli estremi degli organismi nazionali preposti all’esecuzione e alle
condizioni di accesso al trasporto per le persone con disabilità o per le
persone a mobilità ridotta.
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, i passeggeri hanno il
diritto di essere informati del ritardo o della cancellazione dal vettore o
dall’operatore del terminale non oltre trenta minuti dopo l’orario di
partenza previsto e dell’orario di partenza e di arrivo previsti non appena
tale informazione è disponibile.
Diritto a condizioni contrattuali non discriminatorie
Tutte le persone che acquistano biglietti per servizi di navigazione hanno
diritto a non essere discriminate direttamente o indirettamente in base alla
loro nazionalità o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di
biglietti nell’Unione.
Diritto all’attenzione e all’assistenza
In caso di ritardo superiore a novanta minuti o di cancellazione di un
servizio passeggeri o di una crociera, ai passeggeri sono offerti
gratuitamente spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata
dell’attesa.
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un
soggiorno di una o più notti per il passeggero, il vettore offre
gratuitamente una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto
tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione. Il vettore, se prova
che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche
che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave, è sollevato
dall’obbligo di offrire gratuitamente una sistemazione.
Il passeggero non ha diritto all’assistenza del vettore se è informato della
cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la
cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.
Diritto al trasporto alternativo e al rimborso in caso di
cancellazione o ritardo alla partenza
In caso di ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario di
partenza previsto o alla cancellazione di un servizio passeggeri, i
passeggeri possono scegliere tra:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento;
- il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
Diritto di chiedere una compensazione economica parziale del prezzo
del biglietto in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione
finale
I passeggeri possono chiedere una compensazione economica pari al 25% del
prezzo del biglietto se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale
supera:
- un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;
- due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
- tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore;
- sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
I passeggeri possono chiedere una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale supera:
- due ore in un servizio regolare fino a quattro ore;
- quattro ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;
- sei ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore
- dodici ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
Il vettore è tuttavia sollevato dall’obbligo di versare una compensazione economica ai passeggeri in caso di ritardo all’arrivo se prova che il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave, o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano ragionevolmente essere evitate.
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità
ridotta.
Oltre ai diritti generali dei passeggeri, le persone con disabilità e le
persone a mobilità ridotta, quando viaggiano con servizi di navigazione
godono dei diritti seguenti che offrono loro un accesso al trasporto in
condizioni di parità con gli altri passeggeri:
a) diritto di accesso al trasporto per le persone con disabilità e
per le persone a mobilità ridotta, senza discriminazioni
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può rifiutarsi
di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare una persona
per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. Se non è possibile portare a
bordo una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per motivi
di sicurezza o per impossibilità d’imbarco dovuta alla progettazione della
nave o all’infrastruttura e all’attrezzatura del porto, i vettori, gli
agenti di viaggio
e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per
proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile.
Qualora alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, che
siano in possesso di prenotazione e hanno notificato al vettore le loro
esigenze specifiche, venga comunque negato
l’imbarco, queste possono scegliere tra il diritto al rimborso e il
trasporto alternativo, quest’ultimo subordinato al rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori
turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a
mobilità ridotta di pagare un prezzo più alto per le prenotazioni o i
biglietti. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con
disabilità e alle persone a mobilità ridotta alle stesse condizioni di tutti
gli altri passeggeri. I vettori e gli operatori dei terminali predispongono
condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con
disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle persone che le
accompagnano.
b) diritto ad assistenza speciale
I vettori e gli operatori turistici forniscono gratuitamente assistenza alle
persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nei porti e a bordo
delle navi, anche durante l’imbarco e lo sbarco. Le persone con disabilità e
le persone a mobilità ridotta devono notificare al vettore, al momento della
prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze
specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la
necessità di trasportare apparecchi medici. Per qualsiasi altro tipo di
assistenza le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono
notificare il vettore o l’operatore del terminale con almeno quarantotto ore
d’anticipo e presentarsi in un luogo designato all’ora convenuta, in
anticipo rispetto all’orario d’imbarco pubblicato.
c) diritto a risarcimento per perdita o danneggiamento delle
attrezzature per la mobilità
Se un vettore o operatore del terminale è causa, per propria colpa o
negligenza, della perdita o del danneggiamento di attrezzature per la
mobilità o altre attrezzature specifiche usate da persone con disabilità o
da persone a mobilità ridotta, deve offrire alle suddette persone un
risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura in
questione o, se del caso, ai costi di riparazione.
Diritto di trasmettere reclami ai vettori e agli organismi nazionali
preposti all’esecuzione
I passeggeri possono trasmettere un reclamo ai vettori e agli operatori dei
terminali entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto
essere prestato il servizio. I vettori e gli operatori dei terminali devono
disporre di un meccanismo per il trattamento dei reclami. In questo ambito,
entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del
terminale deve notificare al passeggero se ritiene che il reclamo sia
motivato, respinto o se è ancora in fase di esame. Deve rispondere
definitivamente al passeggero entro due mesi dal ricevimento del reclamo. I
passeggeri possono inoltrare reclami agli organismi nazionali preposti
all’esecuzione per presunte infrazioni al regolamento.(UE) n. 1177/2010.
Garanzia dei diritti dei passeggeri da parte degli organismi
nazionali preposti all’esecuzione e meccanismi affini
Negli Stati membri gli organismi nazionali designati sono responsabili
dell’esecuzione dei diritti e degli obblighi contenuti nel regolamento (UE)
n. 1177/2010 per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti
situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un
paese terzo verso tali porti. Se uno Stato membro ha deciso di escludere i
servizi di trasporto dei passeggeri previsti da contratti di servizio
pubblico o da servizi integrati dal campo di applicazione del regolamento,
dovrà garantire che sia predisposto un meccanismo analogo ai fini della
tutela dei diritti dei passeggeri.
L’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento UE 1177/2010 è l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), con sede in Via Nizza, 230 – 10126 Torino
1Sintesi redatta in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1177/2010. Non ha valore giuridico.
2I passeggeri di una crociera non hanno diritto al trasporto
alternativo o al rimborso in caso di cancellazione o di ritardo alla
partenza né hanno diritto a compensazione economica connessa al prezzo del
biglietto in caso di ritardo all’arrivo.
3Sono escluse: le navi autorizzate a trasportare fino a dodici
passeggeri; le navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio
composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del
servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata; le escursioni e
visite turistiche diverse dalle crociere; le navi senza mezzi di propulsione
meccanica nonché originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri
storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali
originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri. Inoltre,
gli Stati membri possono decidere di non applicare il regolamento, a
condizione che i diritti dei passeggeri siano adeguatamente garantiti dalla
legislazione nazionale, alle navi della navigazione marittima di stazza
inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni fino al
17 dicembre 2014, e senza limiti di tempo ai servizi passeggeri previsti
dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o
dai servizi integrati.